mercoledì 6 agosto 2008
mercoledì 25 giugno 2008
Cambio del cognome o aggiunta al proprio di altro cognome
Tipologia servizio: Stato civile - Anagrafe
Chi può fare la richiesta: I cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini italiani residenti all’estero, i genitori dei minorenni adottati.
Erogazione del servizio:
Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'Interno tramite il Prefetto della provincia di residenza.
Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'Interno tramite il Prefetto della provincia di residenza.
Cosa occorre per fare la richiesta:
- Domanda in bollo, € 14,62 indirizzata al Ministero dell’Interno e presentata al Prefetto della Provincia di residenza. Nella domanda deve essere indicata la modifica che si intende apportare o il cognome che si intende aggiungere. Se il richiedente è minorenne, l'istanza di aggiunta di cognome deve essere sottoscritta da entrambi i genitori,
- Copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
- Certificato di stato di famiglia e residenza anche in autocertificazione;
- Certificato dei carichi pendenti ovvero autocertificazione, con la quale si dichiari di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (art.46 D.P.R. 28.12.2000, n.445) e di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali in corso;
- Fotocopia del documento di riconoscimento (in caso di minore è richiesto quello di entrambi i genitori);
- Consenso dei parenti entro il quarto grado, che portano il cognome che si intende assumere, con fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascuno di loro. Se tra i parenti ci fossero persone decedute, occorre produrre il relativo certificato di morte. Se non ci sono più parenti in vita, atto notarile che attesti quanto dichiarato.
N.B.:
Per i cittadini stranieri non è prevista l'attivazione della procedura di cambiamento del nome e del cognome - Circolare Ministero Interno 66/2004.
Documentazione:
- Domanda motivata in bollo indirizzata al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Lucca. Nel caso di minori la domanda dovrà essere sottoscritta da entrambi i genitori;
- Autocertificazione di residenza e stato di famiglia. Nel caso di minori l'autocertificazione deve riguardare entrambi i genitori;
- Fotocopia di un documento di identità. Nel caso di minori di entrambi i genitori;
- Eventuale documentazione che l'istante o gli istanti ritengano necessaria per sostenere le motivazioni dichiarate nell'istanza;
- Dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.
Procedimento:
Il Prefetto, effettuata l'istruttoria, esprime motivato parere in merito all'eventuale accoglimento dell'istanza, trasmettendo, poi, tutta la documentazione al Ministero dell'Interno.
Il suddetto Ministero, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, emana il decreto che autorizza la pubblicazione di un sunto della medesima all'albo pretorio del comune di nascita e di quello di residenza. La pubblicazione deve avere la durata di 30 giorni, ai quali devono seguire altri 30 giorni per eventuali opposizioni. Trascorsi i termini, il Ministro emana un secondo decreto che autorizza al cambiamento richiesto e ordina all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, su istanza degli interessati, di apportare la variazione nei registri di stato civile.
Costo del servizio:
Marca da bollo da € 14,62 sull'istanza e sui decreti rispettivamente di autorizzazione all'affissione e di autorizzazione al cambiamento, nonché sulle copie dei predetti decreti.
Normativa:
- D.P.R. del 3/11/2000 n. 396 (artt. 84, 85, 86, 87, 88).
Onorificenze, ieri e oggi
Pubblichiamo questo articolo di giornale del 1° settembre 1943 della Gazzetta di Venezia. Interessanti i parallelismi che potrebbero essere fatti con situazioni a noi più vicine.
Cliccare sopra l'immagine per ingrandirla, grazie.
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martedì 24 giugno 2008
Il Baciamano: consigli, usi e costumi
Per parlare del baciamano non possiamo iniziare non citando colui che per primo pose in forma scritta le regole da tenersi nella società e nel buon costume. Giovanni della Casa, nel suo Galateo, ci dice che:
[ da XIV ] Secondo che un buon uomo mi ha più volte mostrato, quelle solennità che i cherici usano d'intorno agli altari e negli ufficii divini e verso Dio e verso le cose sacre si chiamano propriamente cirimonie: ma, poiché gli uomini cominciaron da principio a riverire l'un l'altro con artificiosi modi, fuori del convenevole, et a chiamarsi "padroni" e "signori" tra loro, inchinandosi e storcendosi e piegandosi in segno di riverenza, e scoprendosi la testa e nominandosi con titoli isquisiti, e basciandosi le mani come se essi le avessero, a guisa di sacerdoti, sacrate, fu alcuno che, non avendo questa nuova e stolta usanza ancora nome, la chiamò "cirimonia", credo io per istratio, sì come il bere et il godere si nominano per beffa "trionfare". La quale usanza sanza alcun dubbio a noi non è originale, ma forestiera e barbara, e da poco tempo in qua, onde che sia, trapassata in Italia: la quale, misera, con le opere e con gli effetti abbassata et avilita, è cresciuta solamente et onorata nelle parole vane e ne' superflui titoli. Sono adunque le cirimonie, se noi vogliamo aver risguardo alla intention di coloro che le usano, una vana signification di onore e di riverenza verso colui a cui essi le fanno, posta ne' sembianti e nelle parole, d'intorno a' titoli et alle proferte.
[ da XVI ] E quantunque il basciare per segno di riverenza si convenga dirittamente solo alle reliquie de' santi corpi e delle altre cose sacre, non di meno, se la tua contrada arà in uso di dire nelle dipartenze: -Signore, io vi bascio la mano- o -Io son vostro servidore- o ancora: -Vostro schiavo in catena-, non dèi esser tu più schifo degli altri, anzi, e partendo e scrivendo, dèi salutare et accommiatare non come la ragione, ma come l'usanza vuole che tu facci; e non come si voleva o si doveva fare, ma come si fa.
Si ricordi poi come il baciamano vada fatto solo rigorosamente nei locali chiusi. E' assolutamente precluso nei locali aperti, in Chiesa inopportuno. Si ricordi che la mano della donna va sollevata fino a sfiorarla con le labbra; nel contempo si china leggermente la testa. Si ricordi anche che se la gentile mano è coperta dal guanto non si fa il baciamano mai, neanche se fosse la Regina.
In “Usages du Monde, règles du savoir-vivre dans la société moderne” della Baronessa Staffe (pseudonimo di Blanche Soyer, 1843-1911), è stato il “galateo” francese fino alla seconda guerra mondiale. Il manuale sostiene che il baciamano non va fatto con le ragazze e in nessun caso all’aperto o in un luogo pubblico, “cosa che molti uomini oggi dimenticano”.
Da varie parti si suggerisce però un’eccezione (che risulta doppia) per la signorina in abito da sposa: quando il padre, o il futuro marito, le aprono la porta dell’automobile e l’aiutano a scendere. Ovvio che qui siamo all'aperto.
Qualche consiglio bibliografico:
Giovanni Della Casa, Galateo, Torino, Einaudi (Tascabili. Classici), 2006
Lina Sotis, Il nuovo bon ton, Milano, Rizzoli (BUR), 2006
Nicola Santini, Businnes+Etiquette, Felici ed., 2004
AA. VV., Galateo. Ovvero l'arte del buon vivere, Savigliano, Gribaudo (Tempolibero), 2002
[ da XIV ] Secondo che un buon uomo mi ha più volte mostrato, quelle solennità che i cherici usano d'intorno agli altari e negli ufficii divini e verso Dio e verso le cose sacre si chiamano propriamente cirimonie: ma, poiché gli uomini cominciaron da principio a riverire l'un l'altro con artificiosi modi, fuori del convenevole, et a chiamarsi "padroni" e "signori" tra loro, inchinandosi e storcendosi e piegandosi in segno di riverenza, e scoprendosi la testa e nominandosi con titoli isquisiti, e basciandosi le mani come se essi le avessero, a guisa di sacerdoti, sacrate, fu alcuno che, non avendo questa nuova e stolta usanza ancora nome, la chiamò "cirimonia", credo io per istratio, sì come il bere et il godere si nominano per beffa "trionfare". La quale usanza sanza alcun dubbio a noi non è originale, ma forestiera e barbara, e da poco tempo in qua, onde che sia, trapassata in Italia: la quale, misera, con le opere e con gli effetti abbassata et avilita, è cresciuta solamente et onorata nelle parole vane e ne' superflui titoli. Sono adunque le cirimonie, se noi vogliamo aver risguardo alla intention di coloro che le usano, una vana signification di onore e di riverenza verso colui a cui essi le fanno, posta ne' sembianti e nelle parole, d'intorno a' titoli et alle proferte.
[ da XVI ] E quantunque il basciare per segno di riverenza si convenga dirittamente solo alle reliquie de' santi corpi e delle altre cose sacre, non di meno, se la tua contrada arà in uso di dire nelle dipartenze: -Signore, io vi bascio la mano- o -Io son vostro servidore- o ancora: -Vostro schiavo in catena-, non dèi esser tu più schifo degli altri, anzi, e partendo e scrivendo, dèi salutare et accommiatare non come la ragione, ma come l'usanza vuole che tu facci; e non come si voleva o si doveva fare, ma come si fa.
Si ricordi poi come il baciamano vada fatto solo rigorosamente nei locali chiusi. E' assolutamente precluso nei locali aperti, in Chiesa inopportuno. Si ricordi che la mano della donna va sollevata fino a sfiorarla con le labbra; nel contempo si china leggermente la testa. Si ricordi anche che se la gentile mano è coperta dal guanto non si fa il baciamano mai, neanche se fosse la Regina.
In “Usages du Monde, règles du savoir-vivre dans la société moderne” della Baronessa Staffe (pseudonimo di Blanche Soyer, 1843-1911), è stato il “galateo” francese fino alla seconda guerra mondiale. Il manuale sostiene che il baciamano non va fatto con le ragazze e in nessun caso all’aperto o in un luogo pubblico, “cosa che molti uomini oggi dimenticano”.
Da varie parti si suggerisce però un’eccezione (che risulta doppia) per la signorina in abito da sposa: quando il padre, o il futuro marito, le aprono la porta dell’automobile e l’aiutano a scendere. Ovvio che qui siamo all'aperto.
Qualche consiglio bibliografico:
Giovanni Della Casa, Galateo, Torino, Einaudi (Tascabili. Classici), 2006
Lina Sotis, Il nuovo bon ton, Milano, Rizzoli (BUR), 2006
Nicola Santini, Businnes+Etiquette, Felici ed., 2004
AA. VV., Galateo. Ovvero l'arte del buon vivere, Savigliano, Gribaudo (Tempolibero), 2002
giovedì 19 giugno 2008
ISTRUZIONE SUL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE PONTIFICIE
ISTRUZIONE SUL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE PONTIFICIE
I Vescovi diocesani possono proporre il conferimento di una onorificenza pontificia ad ecclesiastici e laici, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il servizio prestato. Un Vicario Generale può parimenti richiedere tale conferimento, dichiarando però esplicitamente di procedere in merito con espressa autorizzazione del proprio Vescovo. La richiesta, accompagnata dal curriculum vitae dei candidati (età, professione, condizione familiare e sociale, con descrizione accurata delle benemerenze acquisite nei riguardi della Chiesa), dovrà essere inviata alla Nunziatura Apostolica, che la farà pervenire – corredata dal proprio nulla osta – alla Segreteria di Stato. Le domande provenienti dai territori soggetti alla vigilanza delle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l’Evangelizzazione dei Popoli, siano prima inviate al Dicastero competente che provvederà poi a trasmetterle alla Segreteria di Stato.
CLERO SECOLARE
1. Cappellano di Sua Santità, a sacerdoti che abbiano compiuto almeno 35 anni di età e 5 di sacerdozio;
2. Prelato d’Onore di Sua Santità, a sacerdoti che abbiano compiuto 45 anni di età e 15 di sacerdozio;
3. Protonotario Apostolico soprannumerario, a sacerdoti che abbiano compiuto almeno 55 anni di età e 20 di sacerdozio;
4. Di norma, si rispetti la “gradualità”: si richieda cioè per il candidato prima il titolo di Cappellano e poi quello di Prelato. Tra un grado e l’altro dovranno trascorrere almeno 10 anni;
5. Per alcuni casi particolarmente meritevoli e significativi, i Vescovi potranno richiedere direttamente il titolo di Protonotario Apostolico soprannumerario, salva restando la condizione che il candidato abbia compiuto almeno 55 anni di età e 20 di sacerdozio;
6. Per ogni diocesi, il numero di Cappellani, Prelati e Protonotari non dovrà superare il 10% del clero.
RELIGIOSI E RELIGIOSE
Per i Religiosi e le Religiose, dopo un congruo periodo di servizio, si possono richiedere come distintivi d’onore la Medaglia Benemerenti e la Croce Pro Ecclesia et Pontifice:
1. Medaglia Benemerenti: a candidati con almeno 35 anni di età e 10 di professione religiosa;
2. Croce Pro Ecclesia et Pontifice: a candidati con almeno 45 anni d’età e 15 di professione religiosa.
LAICI
Per i laici, uomini e donne, gli Ordini Equestri che attualmente si conferiscono sono gli Ordini Piano, di San Gregorio Magno e di San Silvestro Papa nei gradi di Cavalieri e Dame di Collare (unicamente per l’Ordine Piano); Cavalieri e Dame di Gran Croce; Commendatori e Dame di Commenda; Cavalieri e Dame. Insieme agli Ordini Equestri Pontifici esistono, come distintivi d’onore, la Medaglia Benemerenti e la Croce Pro Ecclesia et Pontifice. L’Ordine Supremo del Cristo e l’Ordine dello Speron d’Oro, anche se non aboliti, non vengono attualmente presi in considerazione.
ORDINE PIANO
1. il Collare viene concesso ai Capi di Stato;
2. la Gran Croce a Capi di Governo, Ministri di Stato e Ambasciatori accreditati presso la Santa Sede.
ORDINE DI SAN GREGORIO MAGNO
1. Gran Croce: a candidati/e di alto profilo nel servizio della Chiesa, a livello nazionale e internazionale, con almeno 55 anni di età e dopo 10 anni dal conferimento di una onorificenza gi grado inferiore;
2. Commenda con Placca: a candidati/e particolarmente benemeriti, con almeno 50 anni di età e dopo 10 anni dal conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
3. Commenda: a candidati/e benemeriti, con almeno 45 anni di età e dopo 10 anni dal conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
4. Cavalierato: a candidati/e con almeno 40 anni di età.
ORDINE DI SAN SILVESTRO PAPA
1. Gran Croce: a candidati/e particolarmente benemeriti, con almeno 50 anni di età e dopo 10 anni dal conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
2. Commenda con Placca: Commenda: a candidati/e benemeriti, con almeno 45 anni di età e dopo 10 anni dal conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
3. Commenda: a candidati/e con almeno 40 anni di età e dopo 10 anni dal conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
4. Cavalierato: a candidati/e con almeno 35 anni di età.
MEDAGLIA “BENEMERENTI” E
CROCE “PRO ECCLESIA ET PONTIFICE”
1. è possibile richiedere anche per i laici (uomini e donne) la Medaglia Benemerenti e la Croce Pro Ecclesia et Pontifice alle stesse condizioni fissate per il Religiosi, e cioè 35 anni di età per la Medaglia Benemerenti e 45 anni di età per la Croce Pro Ecclesia et Pontifice.
2. anche in questo caso venga rispettato il criterio di “gradualità” espresso per gli ecclesiastici.
CARABINIERI E MILITARI IN GENERE
Le Onorificenze vengono concesse solo a chi abbia raggiunto il grado di Capitano e seguenti. Si eviti dunque di sollecitarne la concessione per Marescialli, Sotto-Tenenti e Tenenti. A Capitani, Capitani Maggiori e Maggiori viene concesso l’Ordine di San Silvestro; a Tenenti Colonnelli, Colonnelli e Generali l’Ordine di San Gregorio Magno, nei diversi gradi.
ECCLESIASTICI NEL SERVIZIO DIPLOMATICO DELLA SANTA SEDE
Per quanti prestano servizio presso le Rappresentanze Pontificie:
1. Cappellano di Sua Santità, a sacerdoti con 35 anni di età, 10 di sacerdozio e almeno 3 anni di servizio all’estero;
2. Prelato d’Onore di Sua Santità, a sacerdoti con 45 anni d’età, 15 di sacerdozio e almeno 10 di servizio.
Per quanti prestano servizio presso la Segreteria di Stato, si segue lo stesso criterio adottato per gli Officiali della Curia Romana, e cioè:
1. Cappellano di Sua Santità, a sacerdoti con 35 anni di età, 10 di sacerdozio e almeno 5 di servizio;
2. Prelato d’Onore di Sua Santità, a sacerdoti con 45 anni d’età, 15 di sacerdozio e dopo 10 anni dalla nomina a Cappellano.
MEMBRI DEL CORPO DIPLOMATICO ACCREDITATO
PRESSO LA SANTA SEDE
Ambasciatori
1. Gran Croce dell’Ordine Piano (se residenti a Roma e dopo due anni dalla presentazione delle Lettere Credenziali).
2. Gran Croce dell’Ordine di San Gregorio Magno (se non residenti a Roma e dopo due anni dalla presentazione delle Lettere Credenziali).
Ministri Consiglieri e Ministri di Ambasciata residenti a Roma (al momento del loro trasferimento e dopo due anni dall’arrivo)
1. Commenda con placca dell’Ordine di San Gregorio Magno.
Segretari di Ambasciata residenti a Roma (al momento del loro trasferimento e dopo due anni dall’arrivo)
1. Commenda dell’Ordine di San Gregorio Magno.
Addetti di Ambasciata residenti a Roma (al momento del loro trasferimento e dopo due anni dall’arrivo)
1. Cavalierato dell’Ordine di San Gregorio Magno.
OFFICIALI DELLA CURIA ROMANA
La proposta di conferimento di una distinzione pontificia agli Officiali della Curia Romana, deve essere presentata alla Segreteria di Stato - insieme al curriculum vitae dettagliato del candidato - da parte del Capo Dicastero.
CLERO SECOLARE
2. Cappellano di Sua Santità, a sacerdoti con 35 anni di età, 10 di sacerdozio e almeno 5 di servizio (con più di 40 anni di età, sono sufficienti 3 anni di servizio);
3. Prelato d’Onore di Sua Santità, a sacerdoti con 45 anni di età, 15 di sacerdozio e dopo almeno 10 anni dalla nomina a Cappellano.
CLERO REGOLARE E RELIGIOSI
1. Medaglia Benemerenti: a candidati con almeno 35 anni di età, 10 di professione religiosa e 10 di servizio;
2. Croce Pro Ecclesia et Pontifice: a candidati con almeno 45 anni di età, 15 di professione religiosa e 15 di servizio.
LAICI CHE PRESTANO SERVIZIO NELLA CURIA ROMANA
La proposta di conferimento di una distinzione pontificia ai dipendenti laici della Santa Sede deve essere presentata alla Segreteria di Stato – insieme al curriculum vitae dettagliato del candidato – da parte del Capo Dicastero.
ORDINE DI SAN GREGORIO MAGNO
1. Commenda con placca: a Capi Ufficio o equivalenti, a fine servizio o dopo 50 anni di età e 20 di servizio;
2. Commenda: a Minutanti o Aiutanti di Studio, con 45 anni di età, 15 di servizio e dopo 5 anni dall’eventuale conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
3. Cavalierato:
• a Minutanti o Aiutanti di Studio, con 35 anni di età, 10 di servizio e dopo 5 anni dall’eventuale conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
• ad Addetti di Segreteria, con 40 anni di età, 10 di servizio e dopo 5 anni dall’eventuale conferimento di una onorificenza di grado inferiore.
ORDINE DI SAN SILVESTO PAPA
1. Commenda: a Minutanti o Aiutanti di Studio, con 40 anni di età, 10 di servizio e dopo 5 anni dall’eventuale conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
2. Cavalierato:
• ad Addetti di Segreteria, con 35 anni di età, 10 di servizio e dopo 5 anni dall’eventuale conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
• ad Addetti tecnici, con 40 anni di età, 15 di servizio e dopo 5 anni dall’eventuale conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
• a Scrittori, con 50 anni di età, 10 di servizio e dopo 5 anni dall’eventuale conferimento di una onorificenza di grado inferiore;
• a Commessi ed Uscieri, al momento del pensionamento o dopo 50 anni di età e 20 di servizio (questi ultimi, prima dei 50 anni e dopo 10 anni di servizio, potranno ricevere la Medaglia Benemerenti e, dopo 15 anni di servizio, la Croce Pro Ecclesia et Pontifice).
Per le donne non religiose ci si può ispirare ai criteri seguiti per gli uomini di pari grado.
Città del Vaticano, 13 maggio 2001
martedì 17 giugno 2008
A proposito di affermazioni fuorvianti o errate circa lʼOrdine dei SS. Maurizio e Lazzaro
LʼOSSERVATORE ROMANO
Anno 142 (2002) - n. 152 - Giovedì 4 luglio 2002 - p. 2
(enuncia la seguente, n.d.r.)
Anno 142 (2002) - n. 152 - Giovedì 4 luglio 2002 - p. 2
(enuncia la seguente, n.d.r.)
Precisazione
“Vari lettori ci hanno chiesto informazioni circa lʼatteggiamento della Santa Sede nei confronti
di Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre.
Al riguardo, siamo autorizzati a confermare quanto già pubblicato in passato dal nostro
giornale: la Santa Sede, oltre ai propri Ordini Equestri, riconosce e tutela due soli Ordini
Cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e lʼOrdine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme.”
La “Precisazione” autorizzata dalla S. Sede stessa e pubblicata in grassetto su L’Osservatore
Romano non solo pone nel nulla il contenuto della Lettera scritta a Ginevra il 29 Agosto 2007 a
firma di Johannes Niederhauser, Gran Cancelliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, in
particolare il punto n. 2, ma la rende addirittura mendace, implicandola, per ciò stesso, in tutte le
conseguenze del caso.
Con lʼoccasione si fa notare che tra lʼaltro è stato detto, con incredibile approssimazione, che
lʼOrdine dinastico dei SS. Maurizio e Lazzaro, essendo stato istituito nel 1572 con bolla papale,
“costituisce per il diritto canonico, un'associazione pubblica di fedeli con scopo di carità e, forse,
di culto, eretta dalla Somma Autorità della Chiesa in epoca medievale e dalla Chiesa ancora riconosciuta siccome esistente ed operante in conformità al mandato originario”.
Sembra opportuno ancora precisare che è fuorviante ed errata lʼaltra affermazione secondo cui il
Gran Maestro dellʼOrdine è anche il Capo della Casa, essendo vero lʼesatto contrario, cioè che il
Capo della Casa è Gran Maestro degli Ordini dinastici: la decadenza dinastica (per violazione
delle leggi dinastiche della Casa) implica lʼincapacità a rivestire il Gran Magistero.
di Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre.
Al riguardo, siamo autorizzati a confermare quanto già pubblicato in passato dal nostro
giornale: la Santa Sede, oltre ai propri Ordini Equestri, riconosce e tutela due soli Ordini
Cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta – e lʼOrdine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme.”
La “Precisazione” autorizzata dalla S. Sede stessa e pubblicata in grassetto su L’Osservatore
Romano non solo pone nel nulla il contenuto della Lettera scritta a Ginevra il 29 Agosto 2007 a
firma di Johannes Niederhauser, Gran Cancelliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, in
particolare il punto n. 2, ma la rende addirittura mendace, implicandola, per ciò stesso, in tutte le
conseguenze del caso.
Con lʼoccasione si fa notare che tra lʼaltro è stato detto, con incredibile approssimazione, che
lʼOrdine dinastico dei SS. Maurizio e Lazzaro, essendo stato istituito nel 1572 con bolla papale,
“costituisce per il diritto canonico, un'associazione pubblica di fedeli con scopo di carità e, forse,
di culto, eretta dalla Somma Autorità della Chiesa in epoca medievale e dalla Chiesa ancora riconosciuta siccome esistente ed operante in conformità al mandato originario”.
LʼOsservatore Romano, organo ufficioso della S. Sede, che si riproduce qui di seguito, confuta
del tutto questa tesi.Sembra opportuno ancora precisare che è fuorviante ed errata lʼaltra affermazione secondo cui il
Gran Maestro dellʼOrdine è anche il Capo della Casa, essendo vero lʼesatto contrario, cioè che il
Capo della Casa è Gran Maestro degli Ordini dinastici: la decadenza dinastica (per violazione
giovedì 12 giugno 2008
LA SEDUTA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 10 GIUGNO 1946
Si è appena spento l’eco delle celebrazioni istituzionali della “festa della Repubblica”, appaiata alla sfilata delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine per la via dei Fori Imperiali ( cerimonia che in tutto rievoca le passate glorie del Regno d’Italia…), ma more solito – tranne per la lodevole eccezione del programma di RAI TRE di Minoli – il tono è stato come non mai “trionfalistico”.
L’Unione Monarchica Italiana, fondata in Roma liberata nel 1944 e custode fedele del messaggio di Umberto II, Re mai abdicatario, vuole ricordare che:
- il 2 e il 3 giugno furono le date in cui si svolse la consultazione referendaria assieme alle elezioni per l’assemblea costituente ( e non come spesso detto il giorno della proclamazione della Repubblica….);
- il 4 giugno il Presidente del Consiglio dei Ministri De Gasperi scriveva al Ministro della Real Casa Falcone Lucifero che a suo parere era impossibile il prevalere della scelta repubblicana;
- che il 5 giugno il Ministro degli interni, Romita, in violazione della legge, annunciava nel corso di una conferenza stampa i risultati a lui noti e che vedevano prevalere la repubblica;
- il 10 giugno, alle ore 18.00, la Suprema Corte di Cassazione, riunitasi in seduta ordinaria (tanto che i suoi componenti indossavano solo la toga “nera” di servizio e non quella solenne bordata di ermellino), incaricata di procedere ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 219 del 27 aprile 1946, esaminati i verbali trasmessi da tutti gli uffici circoscrizionali, dava atto che alla Repubblica erano stati attribuiti voti per 12.672.767 e che alla Monarchia erano stati attribuiti voti per 10.688.905, e chiudeva così il verbale:
LA CORTE, A NORMA DELL’ ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 219 DEL 1946, EMETTERA’ IN ALTRA ADUNANZA IL GIUDIZIO DEFINITIVO SULLE CONTESTAZIONI, LE PROTESTE E I RECLAMI PRESENTATI …CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE AL REFERENDUM; INTEGRERA’ I RISULTATI COI DATI DELLE SEZIONI ANCORA MANCANTI ED INDICHERA’ IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI VOTANTI E QUELLO DEI VOTI NULLI.
L’Unione Monarchica Italiana, oggi come allora, eleva la sua formale e vibrata protesta per quanto avvenne all’indomani di tale pronuncia della Suprema Corte di Cassazione e che Umberto II, all’atto di partire da Roma, stigmatizzerà nel suo messaggio agli Italiani del 13 giugno 1946
Francesco Atanasio
Vice Segretario Nazionale U.M.I.
Vice Segretario Nazionale U.M.I.
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